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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 23/05/18








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Specifiche tecniche,
La nostra Azienda Sanitaria Locale ha in corso una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di letti elettrici da destinare ai diversi presidi ospedalieri di competenza. Tra la documentazione richiesta, era contemplato il numero di CND e repertorio dei prodotti proposti, qualora previsti. Una delle ditte concorrenti ha dichiarato che il letto elettrico offerto codice 11-LE800/E000118 è stato registrato al Repertorio dei Dispositivi Medici in data 13 maggio 2010 con identificativo di registrazione 320221, in quanto in quella data era ancora possibile effettuare la registrazione di più dispositivi medici simili sotto un unico codice che ne indicasse la famiglia di appartenenza, per questo il codice 11-LE800/E000118 è stato registrato come appartenente alla famiglia 11-LE800. Si chiede che possa essere ritenuto corretto l'operato del detto concorrente, atteso altresì che da una consultazione sul sito del Ministero della Salute il suddetto letto per quanto registrato, al numero di repertorio indica N, cioé non registrato. E' corretto chiedere nelle procedure di gara relative all'acquisizione di dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali e quindi letti elettrici per degenza il numero di CND e repertorio dei prodotti proposti sin dal momento della presentazione dell'offerta e non anche al momento della fornitura? Alle predette iscrizioni corrisponde un effettivo controllo da parte del Ministero della Salute sulla garanzia di qualità e sicurezza dei dispositivi medici offerti al S.S.N. o è sufficiente il solo certificato CE? Occorre che le ditte interessate procedano a più registrazioni nel caso di modelli anche leggermente diversi o è lasciato tutto alla discrezionalità dell'azienda registrarli per una sua politica commerciale?
Si ringrazia anticipatamente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. Dott. Franco QUERO ASL TA.
Subappalto,
appalto di lavori con una prevalente OG1 class. III° - una OG2 class. II° scorporabile non sioss ed una scorporabile sios OS30 class. 1°. Una ditta intenzionata a partecipare possiede la prevalente OG1 e la scorporabile sios OS30 ed è intenzionata a subappaltare interamente la scorporabile non sios OG2. Il fatto che mi lascia perplessa è che considera il 30% dell'importo subappaltabile considerando l'importo totale dei lavori comprensivo anche dell'importo della scorporabile sios OS30 che a mio parere invece dovrebbe essere distinto. Posso avere un Vs. parere? Grazie.
Subappalto, Autorizzazione
Si chiede se può essere considerato autorizzato un subappalto senza che sia stato approvato con apposito atto come previsto dal D. lgs. 50/2016 e senza alcuna comunicazione di autorizzazione all'appaltatore in tal senso.
principio assorbimento, Og 11
in una procedura per appalto di lavori in cui sono previste le seguenti scorporabili OS3 – OS28 – OS30
ho inserito nel bando la possibilità in alternativa di partecipare anche con cat. SOA OG11 , in questo caso con class. 2°.
un concorrente mi chiede se può partecipare con CAT. OG11 - 1° class.
subappaltando il 100% del OS28 , avendo adeguata qualificazione nella prevalente.

Mi chiedo ma se questo partecipa in OG11 può decidere di spezzetara a suo piacimento le categorie Ivi contenute e decidere che con la OG11 copre solo OS3 e OS30 e non la OS28?
Grazie
Criteri di valutazione offerte, Subappalto
Oggetto: D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Criteri di aggiudicazione – offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 - elementi di valutazione.
Spett.le Sific
In considerazione di quanto riportato in oggetto, si richiede Vs. autorevole parere in merito alla regolarità di prevedere, nei bandi di gara, i seguenti criteri oggettivi di valutazione dell’offerta:
Istituto dell’“AVVALIMENTO”: prevedere l’attribuzione di un punteggio premiante ai concorrenti che non utilizzano lo strumento dell’“Avvalimento” di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Facoltà dell’esecuzione dei lavori in “SUBAPPALTO”: prevedere l’attribuzione di un punteggio premiante ai concorrenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare parte delle opere in quota inferiore al massimo consentito che è pari al 30%;
“DISTACCO DI PERSONALE”: prevedere l’attribuzione di un punteggio premiante ai concorrenti che intendono svolgere le attività, direttamente, senza avvalersi di personale di altre imprese mediante lo strumento del “distacco” di cui alla legge 276/2003 e s.m.i.
Ringraziando anticipatamente, si porgono i più distinti saluti.