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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 01/12/16








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.63 LETT.B) PUNTI 2 E 3 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA’ FARMACEUTICA DISTRIBUITA DA UN SOLO OPERATORE ECONOMICO .
Importo a base d’asta: € 36.312,00 La procedura è aggiudicata alla ditta ....
Posizione della Stazione Appaltante :

La stazione appaltante, dopo avere negoziato il prezzo per la fornitura annuale del farmaco esclusivo denominato …. , prima di formalizzare il contratto di affidamento ha richiesto, tra gli altri, il deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016.
La Ditta in questione, ha comunicato che….. “ poiché possiede l’esclusiva per la distribuzione in Italia di farmaci per i quali non esiste terapia farmaceutica alternativa, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della fornitura non servirebbe a coprire eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto stipulato lo stesso dicasi per l’applicazione di penali”.
Non sembra allo scrivente che le suddette motivazioni possano esimere il fornitore dagli adempimenti nascenti dall’art. 103 del Dlgs.50/2016, oltre che quelli contrattuali nascenti dalla disciplina civilistica.
Ciò nondimeno, sussistendo comunque l’obbligo di stipulare con la citata Azienda il contratto di affidamento, si chiede, ove si renda necessario accogliere le motivazioni sostenute dalla Ditta, se le stesse possano farsi rientrare nelle motivazioni di cui al comma 11 di detto articolo; ovvero quali siano i riferimenti normativi in materia di appalti a cui potersi riferire.
In ogni caso, al di la del caso specifico, poiché potrebbero verificarsi casi analoghi, con importi superiori rispetto a quello indicato nella presente richiesta, si inviata codesta Società a volere fornire un parere in merito, seppur non vincolante.
Accesso atti, Pubblicità
Il nuovo codice degli appalti in materia di accesso agli atti delle procedure di gara rinvia a quanto disposto dalla legge 241/1990
E' pertanto scomparso dal nostro ordinamento il c.d. accesso immediato, esercitabile entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione???
Se i termini temporali sono quelli della legge 241, ( art. 24 comma 4 legge 241), avendo le ditte un lasso temporale ridotto per proporre ricorso si creano le condizioni per rendere a dir poco impossibile la difesa delle stesse in sede giurisdizionale.
Commissione, Presidente
Con riferimento alle linee guida nr. 3 dell'ANAC si chiede se per gli appalti sotto la soglia comunitaria si possa in via generale far ricoprire il ruolo di Presidente di Commissione al Responsabile unico del Procedimento - come peraltro previsto dalla previgente normativa - o se, al contrario, sia sempre da evitare residuando tale regola ai soli casi in cui sussistano coincidenti pronunce giurisprudenziali.

Al riguardo, considerato che la precedente norma ora abrogata, prevedeva espressamente che le due funzioni fossero cumulabili, non apparirebbe, infatti, difficoltoso il reperimento di giurisprudenza atta a sostenere la coincidenza delle due figure. Se ne potrebbe dedurre, quindi, che le due funzioni possono essere sempre ricondotte ad un unico soggetto.

Diversamente, quale interpretazione andrebbe data alla previsione dell'ANAC laddove specifica "ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza"?

Grazie per l'attenzione
Mepa,
Gentile Esperto
Chiediamo il Suo parere in ordine alla obbligatorietà o meno, per un Ente Locale, dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs.n.50/2016, di ricorrere al Mepa per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia. Nel caso di risposta affermativa, chiediamo inoltre se, qualora il RUP dovesse per qualunque motivo ricorrere al mercato libero,(ad esempio: perché lo stesso bene - per tipologia e qualità - viene trovato a prezzo inferiore rispetto a quello offerto in MePA; perché il bene o servizio non è contemplato dai bandi presenti in MePA; perché l'operatore economico che offre il bene a condizioni migliori non fa in tempo ad iscriversi tra gli operatori abilitati al Mercato elettronico, etc), sia tenuto a fare un'autodichiarazione di giustificazione, da allegare al relativo contratto, come per i casi in cui non aderisca ad una convenzione Consip.
Subappalto, Pagamenti
Buongiorno
Il ns Comune ha gestito un appalto per la realizzazione di manufatti connessi alla piccola pesca sull’arenile demaniale.
Durante i lavori la ditta appaltatrice si è avvalsa di un subappaltatore per parte delle opere, nei limiti di legge.
Pubblicati gli avvisi ai creditori, il subappaltatore ha formalizzato riserve per un determinato importo “x”.
Il subappaltatore ha inoltrato inoltre azione giudiziaria presso il Tribunale Competente, visto che in alcun modo, neanche con la mediazione della Stazione Appaltante, i due soggetti (impresa appaltatrice e subappaltatrice) sono riusciti a mettersi d’accordo sulla somma effettivamente dovuta al subappaltatore.

E’ stato redatto il C.R.E., che si conclude con l’indicazione delle somme spettanti a saldo dell’Appaltatore, con l’indicazione che la somma “x” richiesta dal subappaltatore non potrà essere liquidata fino al termine del contenzioso legale, resta quindi “congelata” subordinata all’esito del contenzioso.

La domanda è la seguente:
abbiamo già respinto una volta la fattura a saldo dell’appaltatore in quanto riferita a tutta la somma residua da liquidare, compreso quella contestata dal subappaltatore.

La ditta appaltatrice ha rimesso nuovamente la fattura per lo stesso importo, insistendo che è la stazione appaltante che deve provvedere a decurtare la somma non dovuta, in quanto teme che facendo la fattura di un importo inferiore perderebbe il diritto futuro a riscuotere eventuali ulteriori somme.

Il RUP ritiene invece più logico far emettere una fattura che abbia oggi importo netto, (cioè non comprensivo delle somme contestate in sede di pubblicazione avvisi ai creditori).
Infatti, qualora il contenzioso verrà vinto dall’appaltatore, l’importo risultante potrà essere liquidato con altra fattura.
Si chiede quindi se secondo l’esperto il procedimento che intende adottare il RUP sia coerente e legittimo.