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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 11/05/2016








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Sotto soglia, Pubblicazione guri
Non ho ancora trovato nessuno che ne parli ma il nono comma dell'art 36 del nuovo D.lgs mi da parecchio da pensare

Da notare che le disposizioni transitorie non richiamano l'articolo 124 quindi queste disposizioni dovrebbero essere immediatamente vigenti!

In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo.
Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

due possibili interpretazioni:

a) vale solo per le procedure aperte intendendo che "In caso di ricorso alle procedure ordinarie" vada riferito a tutto il comma e non solo al primo periodo ma allora quale pubblicità occorre fare per le procedure negoziate?

b) Il riferimento alle procedure ordinarie è relativo al solo primo periodo e le altre disposizioni del comma 9 valgono per tutte le per tutte le procedure ma allora.la parte in grassetto è assai preoccupante!

"Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana"

paradossalmente per servizi e forniture si dovrebbe pubblicare sulla GURI per qualunque importo, persino per gli affidamenti diretti di valore minimo come la stessa pubblicità sui giornali

esiste forse una terza via che mi sfugge?
Procedura negoziata senza bando, Varianti
Considerato che successivamente alla sottoscrizione del contratto (2014) per l’affidamento di servizi professionali di redazione della variante al piano strutturale, della variante al regolamento urbanistico e della variante anticipatoria del regolamento urbanistico sono intervenute disposizioni normative che rappresentano delle circostanze impreviste che concretizzano la necessita' di anticipare i servizi di adeguamento e aggiornamento della strumentazione urbanistica attualmente vigente ai nuovi riferimenti normativi. Rilevato che nella fattispecie in oggetto ricorrevano tutti i presupposti per l’affidamento al medesimo soggetto affidatario del contratto iniziale, ai sensi di quanto consentito dall’art 57 c. 5 lett. a) a.1) a.2) del D.Lsg 163/2006, in quanto: l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative rappresentano delle circostanze impreviste che concretizzano la necessita' di anticipare i servizi di adeguamento e aggiornamento della strumentazione urbanistica attualmente vigente ai riferimenti normativi attuali ; i servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico/economico dal contratto iniziale senza recare danni alla SA, ovvero siano strettamente necessari al perfezionamento in quanto costituiscono un servizio complementare riguardante il completamento della progettazione in corso. Alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 si chiede se possano ancora sussistere i presupposti per l'affidamento al soggetto attualmente incaricato della progettazione del servizio complementare indicato.
Sotto soglia, Procedura aperta
L'art. 36. (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti), prevede che, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque ((o dieci, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Nell'attesa che l’ANAC emani le proprie linee guida, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti. A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, la stazione appaltante diramerà gli inviti a presentare offerta.
Si chiede se si ritiene possibile procedere pubblicando, in luogo dell'avviso con invito a manifestare interesse, un avviso/invito a presentare offerta aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi richiesti ed indicati nell'avviso/invito che conterrà anche gli elementi e le indicazioni necessarie (condizioni di partecipazione e di fornitura) per presentare offerta, assegnando un congruo termine (almeno 21 giorni).
Si tratterebbe, in pratica, di una procedura “aperta” a fronte di quella “ristretta” delineata dalla norma, con evidenti vantaggi in termini di economia procedimentale e di tempi di conclusione della procedura, senza alcun pregiudizio per la trasparenza e per l'apertura alla concorrenza.
Grazie e cordiali saluti.