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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 09/09/15








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Rup,
VOLEVAMO SAPERE SE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DI CUI ALL'ART. 10 C. 7 D.LGS. 163/2006 DI CARATTERE LEGALE RIENTRA TRA I SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIB DEL CODICE CONTRATTI (SERVIZI LEGALI) NEL QUAL CASO FACENDO RIFERIMENTO ALL'ART. 20 DEL CODICE, QUALE ADEMPIMENTO FORMALE E SOSTANZIALE AGGIUNTIVO E' PREVISTO RISPETTO AD UN ALTRO QUALSIASI AFFIDAMENTO DI SERVIZI PREVISTO DAL CODICE.
Commissioni di gara,
Gent.li Esperti, in attesa dell’armonizzazione degli atti regolamentari dell’Ente, il nostro Segretario Comunale intende sottoporvi il seguente quesito in ordine alla nomina della Commissione nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il nostro Statuto comunale prevede quanto segue:
“1. I dirigenti del Comune, funzionalmente coordinati dal Segretario, esercitano in modo autonomo le funzioni di direzione della gestione amministrativa degli uffici e dei servizi loro assegnati, in conformità ai principi .. previsti nello Statuto e nel regolamento degli uffici e dei servizi. Nella pianta organica, il computo dei dirigenti non può essere superiore al numero delle aree individuate nella dotazione organica.
2. Secondo le norme di dettaglio contenute nel regolamento di cui al precedente comma, spetta ai dirigenti, per le aree di attività a ciascuno assegnate:
……assumere la Presidenza delle Commissioni di gara ….”
Il nostro Regolamento dei contratti prevede invece quanto segue:
“La Commissione … è composta da numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
La Commissione è presieduta dal Responsabile del procedimento e composta da commissari individuati preferibilmente tra i coordinatori dell’ente che non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Il Responsabile può farsi assistere da altro dipendente con funzioni di segretario”.

Nel nostro Ente ci sono due dirigenti responsabili uno del Settore Finanziario e l’altro del Settore Tecnico, nel Settore sociale non è prevsito il terzo Dirigente, quesito:
 nelle Commissioni di gara chi deve assumere la Presidenza per le gare di competenza del Settore Sociale: il Segretario comunale (quale “Dirigente dell’area, anche se di fatto non ha la nomina di Dirigente), la posizione organizzativa del Settore Sociale nominata dal Segretario comunale oppure uno dei due Dirigenti (anche se Dirigenti di altre aree)?
Le gare, soprattutto del Settore sociale, dove le Posizioni organizzative e non i Dirigenti sono stati nominati Presidente sono valide oppure annullabili o nulle.
Nel caso siano nulle o annullabili l’Ente può/deve revocare in autotutela l’aggiudicazione? Entro quanti giorni dall’aggiudicazione?
Grazie per la risposta al quesito e buon lavoro, Distinti saluti.
Rup,
questa amministrazione intende esperire una procedura aperta per i lavori di sistemazione , manutenzione e servizio sgombroneve delle ss.pp. – 2015-lotti da 1 a 6. l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.587.800,00 per opere a base d’appalto, di cui € 1.606.499,40 quali lavori soggetti a ribasso, € 53.400,60 quali oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 927.900,00 per costo del personale non soggetto a ribasso. l’appalto e’ stato suddiviso in sei lotti, ciascuno pari ad € 267.749,90 per opere a base d’appalto, € 8.900,10 quali oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 154.650,00per costo del personale non soggetto a ribasso per ogni singolo lotto. gli elaborati progettuali relativi alla progettazione definitivo/esecutiva, per ogni singolo lotto, sono stati sottoscritti sia come responsabile del procedimento che progettista dallo stesso soggetto. nel caso in cui ogni singolo lotto progettato e’ di importo inferiore ad € 500.000,00, ma la somma di tutti i lotti e’ superiore ad € 500.000,00, si chiede se e’ possibile che tali funzioni possano coincidere visto che l’art. 9 del d.p.r. 207/2010 prevede l’incompatibilita’ a svolgere entrambi gli interventi di importo superiore ad € 500.000,00.