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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 17/09/14








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Antimafia,
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 114/2014 DI CONVERS.DEL D.L.90/2014, VOLEVAMO UN CHIARIMENTO CIRCA LA MODIFICA DELL'ART. 1 C. 52 DELLA LEGGE 190/2012 E SE QUINDI E' OBBLIGATORIO RICHIEDERE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ANTIMAFIA INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' INDICATE ALL'ART. 53 P. ESEMPIO NOLI A FREDDO DI MACCHINARI E NOLI A CALDO.
Raggruppamento temporaneo,
L'art.92 (2° c.) del D.P.R. 207/10 prevede che per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Si chiede se il calcolo della percentuale (40% - 10%) debba essere effettuato sull'intero importo delle opere o solo sulla categoria di riferimento.
Mepa, Errore di calcolo
Questa Amministrazione ha attivato una richiesta di offerta tramite il portale MEPA per la fornitura di n. 10 strumenti da laboratorio.
L'affidamento, a corpo, è previsto al prezzo più basso.
Le ditte ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche, sono due.
In fase di apertura delle offerte economiche, una Ditta ha inserito il prezzo complessivo offerto. Il software MEPA moltiplica automaticamente l'importo inserito per le quantità. Pertanto l'importo offerto risulta 10 volte quello reale.
E' evidente trattasi di mero errore di inserimento; lo stesso, lo si evince altresì dal fatto che, alle Ditte è stato richiesto di allegare tra la documetazione ulteriore di gara, anche un dettaglio economico con le singole voci di prezzo. La sommatoria delle voci dà l'importo complessivo, che, come illustrato, il sistema ha moltiplicato per 10.
Allo stato attuale la Ditta che ha commesso l'errore, dovrebbe essere l'aggiudicataria invece risulta la seconda.
A questo punto si prospettano tre soluzioni:
1) E' opportuno revocare la gara come consigliato dalla CONSIP?
2) è necessario prendere atto dell'errore materiale ed aggiudicare alla dita effettivamente con il prezzo più basso?
3) Attenersi alla graduatoria generata dal sistema ed aggiudicare alla ditta che ha correttamente formulato l'offerta (offerta con ribasso minore)?
Risoluzione contratto, Cauzione definitiva
Questa amministrazione ha deliberato una risoluzione contrattuale in danno all'appaltatore per grave ritardo nell'esecuzione delle opere previste in appalto.
L'appalto ha per oggetto interventi mirati e singoli per adeguamento di parti comuni e/o u.i. alla norma delle barriere architettoniche. Le prestazioni venivano ordinate con singoli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori.
Le opere non eseguite sono state affidate ad altra impresa che ha proseguito senza problemi all'esecuzione di analoghi interventi su altre consistenze contrattuali. Si specifica che per entrambi gli appalti il listino prezzi risultava essere identico e che la seconda impresa che ha eseguito i lavori riportava un ribasso di gara maggiore della prima. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non si determina di fatto un danno oggettivo relativamente al costo sostenuto per eseguire tali opere con altra impresa esecutrice ( Ribasso maggiore ). In ordine a tale situazione si chiede se è comunque possibile incamerare la polizza definitiva rilasciata dall'impresa per la quale è stato risolto il contratto relativamente al ristoro dei danni che potranno derivare da tele situazione ed essere imputati anche in futuro alla S.A.
Valutazione offerta,
Questa Amministrazione ha indetto procedura negoziata mediante cottimo fiduciario. La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri stabiliti nel capitolato ( punti 70 offerta tecnica e 30 punti offerta economica) .
Effettuata la disamina delle offerte tecniche si è data lettura, nella seduta pubblica di apertura delle buste delle offerte economiche, dei punteggi attribuiti alle Ditte concorrenti.
La ditta A ha totalizzato punti 63,44 e la Ditta B punti 66,63.
L’attribuzione del punteggio dell’offerta economica veniva assegnato sulla base di tre sub criteri ( 7-15-8).
Il primo sub criterio prevedeva l’offerta relativa al canone al primo anno mentre il secondo era relativo ai successivi tre anni.
La Ditta A ha offerto un canone relativo al primo anno piuttosto elevato, totalizzando solo 3,33 punti su 7 (la ditta B 7 punti) , mentre offrendo € 0,01 sul secondo sub criterio ( canone complessivo relativo ai successivi tre anni) è riuscita a totalizzare 15 punti mentre la Ditta B 0 punti.
A seguito dell’attribuzione dei punti si è elaborata la graduatoria finale che vede la Ditta A vincitrice totalizzando punti 89,77 mentre la Ditta B ha totalizzato punti 80,98.
Le considerazioni che vi sottoponiamo sono le seguenti:
- alla luce dei punteggi assegnati con le formule stabilite dal capitolato si andrebbe ad aggiudicare la gara alla Ditta A che ha presentato un progetto tecnico non migliore e un’offerta economica non conveniente ( ribasso complessivo offerto pari al 5% mentre la Ditta B ha offerto un ribasso pari al 17,92%);
- se procediamo con la verifica dell’anomalia è verosimile che la Ditta A riesca a sostenere la congruità dell’offerta affermando che i costi li sostiene tutti al primo anno e per i successivi tre , avendo offerto un canone pari a € 0,01, non avrà utile ma neanche costi;
- come si può sostenere che l’affidamento in questi termini rispetta i principi generali enunciati dal Codice di economicità e di correttezza.

Quali potrebbero essere le mosse che la Commissione di gara e l’Ammistrazione potrebbero adottare?