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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 25/06/2014








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Sicurezza,
Spett.le Esperto,
si pone il seguente quesito in merito all'affidamento di incarichi inerenti il COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI:

Quando in una gara di appalto, relativa a piccoli interventi che non richiedono di per se il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, si aggiudica il lavoro una ditta che fa richiesta di sub appaltare parte delle opere, cosa che non è possibile negare quando dichiarato in sede di gara, il costo del coordinatore ricade nella quota di importo per la sicurezza non soggetta a ribasso e quindi sull'impresa che sub appalta, ovvero deve far fronte al maggior costo la S.A. generando a tutti gli effetti una ingiustizia nei confronti di chi, non avendo dichiarato il sub appalto, si vede non assegnatario dell'appalto pur comportando, di fatto un minore costo alla S.A..
In sintesi si richiede se sia legittimo attribuire direttamente alla ditta che richieda il sub appalto il costo da sostenere per il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.
Avcpass,
Gentile Esperto,
l'Agenzia scrivente ha in corso una procedura sottosoglia di importo a base d'asta superiore ai 40.000,00 euro per l'affidamento di servizi di reception.
In suddetta procedura abbiamo dato il via alla sperimentazione del sistema AVCPass, sistema tuttora in regime di transitorietà fino al 1° luglio p.v.
Alcuni operatori economici, a causa di problemi tecnici, non hanno allegato il PASS-OE alla documentazione di gara.
L'AVCP, nella FAQ "Avcpass" H.8 dichiara che "Il PASSOE è presupposto affinché l’o.e. possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass, tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento nella documentazione di gara non costituisce causa di esclusione".
Conseguentemente la scrivente ha proceduto all'ammissione di tali operatori.
Purtroppo all'interno della procedura AVCPass, la mancanza di tali PASS-OE costituisce un errore "bloccante", superabile solamente con l'esclusione "virtuale" di suddetti operatori. L'alternativa è quella di annullare l'intera procedura su AVCPass e procedere tradizionalmente ai controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali.
Posto che a questo punto temiamo che la sperimentazione in parola non vada a buon fine, ci chiediamo se potranno esserci, e in tal caso quali, ripercussioni pratiche sulla validità e regolarità amministrativa dell'effettivo procedimento.
Pagamenti,
Volevamo sapere se è possibile per la Stazione Appaltante(od è diventato obbligatorio nei confronti delle PMI) provvedere al pagamento diretto al subappaltatore anche se nel bando di gara questa possibilità non era stata indicata e se questa condizione, alla luce dgli artt. 13 e 15 della Legge 180/2011 e art. 30 c.5 quater L. 98/2013, può essere applicata quando non ricorrono condizioni di urgenza per l'esecuzione dell'opera, non sussistono condizioni di crisi di liquidità finanziaria suddiviso in lotti o lavorazioni.
Commissione di gara,
Nel casi di gara mediante procedura aperta per l'affidamento lavori adottando il criterio del prezzo più basso per il quale non necessita la nomina di una commissione di gara tuttavia la stazione appaltante ritiene di nominarla, il responsabile del procedimento che ha seguito l'iter progettuale e predisposto gli atti di gara (bando, disciplinare, contratto e modelli) può far parte della commissione?
Procedura aperta,
Quesito:

Nel corso dell’anno 2012 è stata esperita una gara d’appalto inerente i lavori di costruzione della nuova palestra comunale e adeguamento dei servizi igienici delle scuole per un importo totale di lavori a base d’asta di €. 697.000,00 oltre I.V.A.
Nel mese di ottobre 2012, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico/RUP, si è dato atto dell’approvazione della procedura di gara (con relativo aggiudicatario provvisorio un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese), con contestuale dichiarazione di non aggiudicazione (definitiva) dell’appalto in quanto la spesa non è risultata compatibile con il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2013, così come disciplinato dalla normativa in atto vigente.
In relazione alla durata presumibile del procedimento, la validità della garanzia prestata dall’aggiudicatario era pari a 420 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il termine di validità dell’offerta e della garanzia è venuto a scadenza nel mese di novembre 2013.
La situazione è rimasta immutata fino al mese di maggio u.s. quando il Presidente del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il Governo sta valutando un allentamento, in alcune annualità, del Patto di stabilità dei Comuni per la quota necessaria alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
Permanendo la volontà di realizzare i lavori di cui trattasi, si è proceduto a:
- richiedere ai legali rappresentanti del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese aggiudicatario provvisorio di confermare la disponibilità all’esecuzione dei lavori con la stessa percentuale di ribasso offerto in sede di gara e di confermare la persistenza dei requisiti generali e speciali. Il Capogruppo ha riscontrato positivamente mentre nulla è pervenuto da parte della Mandante.
- Effettuare alcune verifiche dalle quali è emersa l’irregolarità del Durc e lo stato di fallimento/liquidazione dell’impresa Mandante.
Si chiede pertanto di conoscere un vs. qualificato parere in merito ai seguenti quesiti:
- se sia possibile che, in caso di persistenza dei requisiti in capo alla sola impresa Mandataria, la stessa possa provvedere alla sostituzione dell’impresa Mandante e con quali modalità, non avendo la capogruppo i requisiti di capacità tecnica (attestazione SOA) necessari per eseguire da sola i lavori;
- nel caso in cui ciò non sia possibile quali siano le procedure da porre in atto conseguentemente, ovvero se sia consentito affidare i lavori al secondo in graduatoria (ed eventualmente al terzo e così via) e, in tal caso, se sia necessario richiedere ad ogni concorrente i giustificativi dell’offerta presentata ai fini dell’anomalia del ribasso (come era stato fatto per il primo classificato). Si precisa che nella lettera d’invito alla gara era previsto che: “In caso di decadenza dell’aggiudicazione, a qualsiasi causa essa sia dovuta, il lavoro sarà affidato al concorrente che occupa il secondo posto nella graduatoria”.