Home

Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 09/01/13








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Requisiti di ordine generale, Dichiarazione
Oggetto: Dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. b); c); m-ter).

L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38 comma
1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 al momento della presentazione dell’offerta, deve rendere le dichiarazioni ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto (1).
Il quesito è il seguente:
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.38, comma 1 lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006, e firmata da ciascun soggetto dichiarante oppure
tale dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e firmata dal dichiarante munito del potere di rappresentanza?

Si ringrazia per la collaborazione.



1 La dichiarazione deve essere resa dal:
- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico persona
fisica, dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
Pubblicitą, Contratto
Gentile Esperto richiedo il suo supporto in merito all’interpretazione di quanto previsto dall’art.18 decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
In particolare dato per assodato che la norma debba intendersi come riferita anche alla stipulazione di contratti che implichino un “vantaggio economico” per il fornitore di importo superiore a 1000€ concretamente come e quando il RUP dovrebbe provvedere alla pubblicazione di suddetti dati???? In particolare come deve interpretarsi la previsione secondo cui “la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare”?????
Prima facie sembrerebbe essere stata introdotta un’ulteriore condizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva per tutti i contratti pubblici; si sarebbe così modificato in modo non espresso l’art.11 del codice dei contratti. Ma in questo modo verrebbe “vanificato” il complessivo disegno di unificazione della normativa in materia di contrattualistica pubblica realizzato con il codice se, in modo non espresso, si modifica e si interviene sul procedimento di formazione del contratto definito e cristallizzato da suddetto articolo.
Trovo irrazionale la scelta del legislatore e sono conseguentemente alla ricerca di una soluzione ermeneutica diversa che si “sposi” con il tessuto normativo attuale senza innovarlo scardinandone la coerenza
Durc, Pagamenti
DURC. il durc deve essere valido al momento dell'emissione della fattura o del pagamento. se una fattura viene liquidata dopo esempio 8 mesi dal rilascio e nel frattempo l'impresa può aver cessato l'attività è corretto richiedere un nuovo DURC per il pagamento ? la regolarità deve sussistere al momento dell'esecuzione del servizio/fornitura/lavori ?
Esclusione, Cauzione
Questa Azienda ha bandito una procedura aperta per la concessione del diritto di superficie dei tetti dei fabbricati di proprietà dell’Ente per l’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 3/3/2011 n. 28 all’art. 12 c. 2 e tenuto conto della determinazione AVCP n.6 del 26/10/2011 .
L’Ente ha prescelto quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e,trattandosi di contratto attivo, ha stabilito che l’offerta economica fosse proposta esclusivamente in aumento sull’importo annuo del canone/mq. predeterminato dall’Amministrazione-
Il bando prevedeva esplicitamente l’inammissibilità di offerte in ribasso ,prescrivendone l’esclusione e l’aggiudicazione anche all’unica offerta presentata purchè ammissibile.
Ha partecipato alla procedura, debitamente pubblicizzata ex art. 122 c.5 del Codice, una sola concorrente in forma di A.T.I. che ha accettato, sottoscrivendo apposita dichiarazione, tutte le norme del bando , peraltro rispettate nella sostanza e nella forma per quanto attiene tutta la procedura( documentazione amministrativa,proposta offerta tecnica, riscontro a richiesta chiarimenti da parte della Commissione Giudicatrice ecc.), tranne che nella formulazione dell’offerta economica, proposta( e confermata )inequivocabilmente in ribasso.
Ovviamente quest’unica offerta è stata esclusa e dichiarata deserta la gara, ma tutta la procedura esperita ha richiesto notevole tempo ed anche esborso economico per l’Ente. A questo punto ci si chiede se, dato il comportamento poco attendibile della concorrente, sia legittimo incamerarne la cauzione provvisoria per il ristoro delle spese sostenute ed anche per il lucro cessante dato che, se la ditta non si fosse affatto presentata, giudicando economicamente poco vantaggioso il negozio in parola, l’Ente avrebbe potuto adottare diverse determinazioni in merito, tentando altre strade percorribili ( ad es. migliorando l’importo posto a base d’asta, utilizzando una diversa procedura), mentre attualmente non trova più conveniente riproporre la procedura ancorché semplificata, date le peggiorative condizioni incentivanti riguardo al fotovoltaico che si prospettano dal 2013. Inoltre nel caso di piena legittimità dell’escussione della cauzione provvisoria si chiede in quale misura essa possa essere incamerata, onde evitare un probabile contenzioso con l’impresa che potrebbe risultare più oneroso per l’Ente. Difatti se si intende la cauzione provvisoria avente natura di caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c. l’Ente potrebbe probabilmente incamerare solo le spese vive subite e non tutto l’importo prestato a risarcimento del maggior danno, mentre se la sua natura è quella di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. potrebbe procedersi alla sua integrale escussione giustificandola con le spese da sostenere per un’eventuale ripetizione della medesima procedura (spese per pubblicità sottosoglia nazionale ante e post gara - spese per commissione tecnica ecc.) oltre al lucro cessante per non aver potuto individuare un contraente in tempo utile, circostanza però non facilmente dimostrabile in quanto eventuale.
Importo inferiore a 150.000, anomalia
Abbiamo aggiudicato una fornitura di beni (vestiario e calzature) per un importo di cira 10.000,00 euro tramite R.d.O.nel M.E.P.A. Consip al prezzo più basso, senza presentazione di campioni e senza prevedere la verifica dell’anomalia dell’offerta.
Sono state invitate a presentare offerta 5 ditte e sono state presentate 2 offerte. Dopo la comunicazione di esito di gara la Ditta 2^ classificata ci comunica che ritiene i prezzi praticati dalla Ditta assegnataria troppo bassi e chiede di poter verificare gli articoli che verranno consegnati dalla Ditta 1^ classificata. Lo scopo è di proporre un ricorso al Comune (?) per l’annullamento o, in caso di gravi irregolarità, un ricorso davanti al TAR.
E’ legittima la richiesta della Ditta 2^ classificata, visto che comunque, qualora la merce consegnata non fosse conforme, il Comune si è riservato la possibilità di chiedere la sostituzione, a cura e spese della Ditta assegnataria, dei capi e delle calzature che risultassero difettosi o non conformi alle misure o alla qualità della merce. Possiamo negare alla Ditta 2^ classificata la richiesta di controllo e verifica degli articoli che verranno consegnati dalla Ditta 1^ classificata?