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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 16/08/2012








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Mepa, Cooperative sociali
Mi permetto di chiedere un'ulteriore precisazione in merito al quesito sotto riportato per il quale mi avete già inviato risosta in data 8.8.2012. L'obbligo di utilizzo del mercato elettronico CONSIP o altre centrali di committenza, così come previsto dal D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 vale quindi anche se per le cooperative sociali di tipo B) la Legge 381/1991 ed in particolare l'art. 5 comma 1 (e per noi anche la L.R. Lombardia n. 1/2008) ha stabilito un trattamento "particolare" che tra l'altro è stato oggetto di approfondimento anche da parte dell'A.V.C.P. con determinazione n. 3 dell'1.8.2012.
Quesito precedente già evaso: Vorremmo espletare la procedura di gara , con cooperative sociali di tipo B) per l'affidamento, per un anno, dei servizi di pulizia dei locali sede degli uffici comunali e dei centri sociali, per un importo sotto soglia comunitaria (circa 190.000,00 euro). E' nostra intenzione procedere con una procedura di cottimo fiduciario (art. 125 D. Lgs. 163/2006) con lettera di invito ad almeno 5 cooperative sociali di tipo B) iscritte nell'apposito Albo Regionale Lombardia. Visto che: - la legge 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 prevede che anche i Comuni "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici....." - nel Mercato Elettronico di Consip risulta attiva l'iniziativa Sia 104 - servizi di pulizia e di igiene ambientale, chiedo se siamo obbligati ad utilizzare, per l'aggiudicazione del servizio di pulizia, il mercato elettronico di Consip oppure e possibile procedere con procedura negoziata con le cooperative sociali di tipo B), come sopra specificato. Il servizio di pulizia è anche contemplato nel regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia.
Mepa,
Vorremmo espletare la procedura di gara, con cooperative sociali di tipo B) per l'affidamento, per un anno, dei servizi di pulizia dei locali sede degli uffici comunali e dei centri sociali, per un importo sotto soglia comunitaria (circa 190.000,00 euro).
E' nostra intenzione procedere con una procedura di cottimo fiduciario (art. 125 D. Lgs. 163/2006) con lettera di invito ad almeno 5 cooperative sociali di tipo B) iscritte nell'apposito Albo Regionale Lombardia.
Visto che:
- la legge 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 prevede che anche i Comuni "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici....."
- nel Mercato Elettronico di Consip risulta attiva l'iniziativa Sia 104 - servizi di pulizia e di igiene ambientale,
chiedo se siamo obbligati ad utilizzare, per l'aggiudicazione del servizio di pulizia, il mercato elettronico di Consip oppure e possibile procedere con procedura negoziata con le cooperative sociali di tipo B), come sopra specificato.
Il servizio di pulizia è anche contemplato nel regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che mi potrete prestare.
Controllo, Spese generali
Gentile Esperto, necessiteriei di un chiarimento in ordine ai servizi per verifiche / accertamenti / indagini / prove laboratorio (contratti di servizi collegati alle opere) necessari nell'esecuzione.
Dalla normativa non è chiaro a chi vada imputato il relativo onere: stazione appaltante o appaltatore?
L’art. 16, comma 1, lett. b) punto 2, infatti, parrebbe metterli nelle “somme a disposizione”, anche se l’art. 32, comma 4, lett. h) e p) (ex art. 5 del DM 145/2000) prevede che “per spese generali comprese nel prezzo a carico dell’esecutore .. ci siano le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni …..e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo” .

Visto anche l’art. 167, commi 7 e 8, (ex art. 15 del capitolato generale appalti 145/2000) richiamato dall’art. 16, comma 1, punto 11 del regolamento che, tuttavia, dovrebbe riguardare soltanto accertamenti da effettuarsi per stabilire l’idoneità materiali e per la loro accettazione.

Questo dovrebbe essere il quadro normativo (unitamente all’art. 178, comma 1 lett. b), art. 148 e 224 Reg. relativamente al collaudo).

Nel ns caso trattasi di indagini batimetriche (1 e 2 pianta e intermedie che servono per verificare il livello di dragaggio in mare raggiunto ed emettere e pagare i SAL) oppure di indagini archeologiche o ancora delle classiche prove di laboratorio per “cubetti” che i capitolati speciali (in taluni casi) mettono a carico appaltatore.

Ci siamo posti la problematica perché le ditte spesso e volentieri contestano che l’onere (nonostante la disciplina di gara) sia a loro carico;

per esempio
A) per le prove cubetti (prove controllo qualità calcestruzzo) invocano art. 167 comma 7 (ex art. 15 DM 145/2000) e sostengono che le prescrizioni del capitolato sarebbero nulle in forza dell’art. 1 del DM 145/2000 (sono appalti che ricadono nella vecchia disciplina);

B) per le indagini batimetriche (interventi di dragaggio) sostengono che sono attività che servono per emettere i SAL e quindi di competenza dell’appaltante (?).
Ringraziando, cordiali saluti
Criteri di valutazione offerte,
Gentile esperto, considerati i principi comunitari, il criterio di aggiudicazione in riferimento alla procedure di progettazione, le linee guida da applicarsi nella scelta del criterio di aggiudicazione, il Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 che modifica il comma 2 dell’art. 53 del codice, chiederei cortese conferma sull’applicazione del criterio di aggiudicazione con riferimento alla tipologia dell’appalto integrato (art. 53 comma 2 lett. b) del codice).
Riterrei corretta l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe fattibile anche l’applicazione del massimo ribasso?
Ringraziando, cordiali saluti.
Termini presentazione offerte, Proroga
La proroga del termine di presentazione delle offerte per una procedura aperta (fermo tutto il resto), deve essere pubblicizzata nelle medesime forme della pubblicizzazione del bando (GUCE GURI quotidiani e siti informatici) oppure la comunicazione della proroga può essere trattata alla stregua di un chiarimento e quindi, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, può essere pubblicato un avviso sul profilo della Stazione Appaltante (le Imprese interessate alla gara sono tenute a collegarsi al sito per tutto il tempo di validità della procedura), previa adozione di apposito provvedimento che motivi ed attesti l'interesse pubblico della decisione di proroga?