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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 22/11/2017








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Anomalia dell'offerta,
Buonasera,
l'art.97 del nuovo Codice dei Contratti, diversamente da quanto stabilito dall'art.86 del D.Lgs. 163/2006, nulla dispone in merito al fatto che la verifica di congruità delle offerte NON debba essere effettuata se quelle pervenute sono in numero inferiore a cinque.

Alla luce di quanto appena espresso si chiede cortesemente se sia obbligatorio, oppure preferibile ovvero auspicabile, attivare sempre la verifica di congruità delle proposte economiche pervenute (anche nel caso di unica offerta).

A sommesso parere dello scrivente il controllo dovrebbe essere obbligatorio, alla luce del combinato disposto dei commi 1., 4. e, in particolare, del comma 5. del citato art. 97, laddove è contemplata la possibilità di sospettare un'offerta anormalmente bassa (ex lettere a),b),c) e d))dopo aver espresso un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Si ritiene, infatti, che non sia possibile esprimere un giudizio tecnico di congruità serio (comma 1.) senza interpellare puntualmente l'operatore economico con l’avvio, di fatto, di un sub procedimento di verifica della proposta economica.

Ringrazio per la Cordiale Attenzione che sarà Vs. cura prestare alla presente istanza.

Distinti Saluti.
Anomalia, Comunicazione
Nel caso di omessa trasmissione delle spiegazioni a giustificazione di offerta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 5, D.Lgs. 50/2016 si chiede quanto segue:

- l'esclusione avviene in via automatica oppure occorrono ulteriori valutazioni da parte della stazione appaltante?
- in ogni caso l'eventuale esclusione deve essere comunicata all'ANAC?

cordiali saluti
Subappalto,
Buongiorno.
In relazione alla terna di subappaltatori da indicare ai sensi dell’art. 105, 6° co., D.Lgs 50/2016, si chiede se si possa considerare l’indicazione dei 3 nominativi come numero massimo, potendo il concorrente anche indicarne solo 1 o 2.
Quanto sopra anche considerato che:
- il ricorso al subappalto è una facoltà del concorrente e ben potrebbe scegliere di limitarla ad 1 o 2 imprese di fiducia;
- il concorrente potrebbe non avere 3 imprese cui rivolgersi per le lavorazioni da subappaltare.
Ringraziando anticipatamente per la risposta, cordiali saluti.