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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 28/08/14








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Pubblicitą, Rimborso spese
Si richiede gentilmente la Sua valutazione su questione sollevata da aggiudicatario a gara d'appalto, vale a dire se a fronte di bando di gara europea emesso precedentemente all'entrata in vigore della modifica operata al D.Lgs 163/2006 dal c.35 art.34 del D.L.179/2012 convertito in L.221/2012, sia corretto da parte di (questa) Stazione Appaltante attribuire a tale aggiudicatario (naturalmente in disaccordo) gli oneri di pubblicazione riferiti all'avviso di esito gara, emesso in data 28/01/2014 e pertanto in vigenza della predetta normativa.

La citata normativa così si esprime: …..""" 35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione."""………..

Essendo i bandi e gli avvisi i soggetti della norma (secondo interpretazione letterale) e non la data di avvio della procedura di gara, le spese dell’avviso di Esito gara, nel caso in questione, parrebbero essere onere a carico dell’aggiudicatario.

Si chiede se la ns. interpretazione è corretta.
Valutazione offerta,
Questa Amministrazione ha indetto procedura negoziata mediante cottimo fiduciario. La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri stabiliti nel capitolato ( punti 70 offerta tecnica e 30 punti offerta economica) .
Effettuata la disamina delle offerte tecniche si è data lettura, nella seduta pubblica di apertura delle buste delle offerte economiche, dei punteggi attribuiti alle Ditte concorrenti.
La ditta A ha totalizzato punti 63,44 e la Ditta B punti 66,63.
L’attribuzione del punteggio dell’offerta economica veniva assegnato sulla base di tre sub criteri ( 7-15-8).
Il primo sub criterio prevedeva l’offerta relativa al canone al primo anno mentre il secondo era relativo ai successivi tre anni.
La Ditta A ha offerto un canone relativo al primo anno piuttosto elevato, totalizzando solo 3,33 punti su 7 (la ditta B 7 punti) , mentre offrendo € 0,01 sul secondo sub criterio ( canone complessivo relativo ai successivi tre anni) è riuscita a totalizzare 15 punti mentre la Ditta B 0 punti.
A seguito dell’attribuzione dei punti si è elaborata la graduatoria finale che vede la Ditta A vincitrice totalizzando punti 89,77 mentre la Ditta B ha totalizzato punti 80,98.
Le considerazioni che vi sottoponiamo sono le seguenti:
- alla luce dei punteggi assegnati con le formule stabilite dal capitolato si andrebbe ad aggiudicare la gara alla Ditta A che ha presentato un progetto tecnico non migliore e un’offerta economica non conveniente ( ribasso complessivo offerto pari al 5% mentre la Ditta B ha offerto un ribasso pari al 17,92%);
- se procediamo con la verifica dell’anomalia è verosimile che la Ditta A riesca a sostenere la congruità dell’offerta affermando che i costi li sostiene tutti al primo anno e per i successivi tre , avendo offerto un canone pari a € 0,01, non avrà utile ma neanche costi;
- come si può sostenere che l’affidamento in questi termini rispetta i principi generali enunciati dal Codice di economicità e di correttezza.

Quali potrebbero essere le mosse che la Commissione di gara e l’Ammistrazione potrebbero adottare?
Subappaltabilita',
Nel caso di lavori con categoria OS34 prevalente e altre categorie OG3, OS9 e OS10, è consentito il subappalto della categoria OG3 per l'intero importo?
Soggetti ammessi alle gare,
Questa ASP ha attivato procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs./2006 per l’affidamento del Servizio Trasporti Secondari.
Alla scadenza, sono pervenute n. tre plichi, di cui uno riguardante Impresa regolarmente iscritta alla CCIAA e due associazioni iscritte negli elenchi provinciali di Volontariato.
All’apertura dei plichi, l’Impresa partecipante ha sollevato obiezione in ordine alla legittimità di partecipazione alla gara da parte delle due associazioni, adducendo quale motivazione la mancanza di un requisito essenziale, ossia l’iscrizione al REA, trattandosi di prevalente attività economica e che, pertanto, in assenza di tale requisito le associazioni non possono essere ammesse alla fase successiva della gara di cui trattasi.
Secondo l’Impresa, infatti, ammettere le associazioni senza il possesso di quel requisito essenziale comporterebbe una evidente disparità di trattamento, atteso peraltro che la gara è stata predisposta sulla base dei dettami di cui al D.Lgs. 163/2006 e dunque presupponendo l’affidamento di un’attività economica, non a titolo di semplice rimborso spese.

A seguito dei predetti rilievi, la gara di cui trattasi è stata opportunamente sospesa in attesa di approfondimenti.