Home

Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 12/09/12








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Allegato p, Valutazione offerta
Nel calcolo per l'attribuzione all'offerta economica, con il metodo aggregativo compensatore ( allegato P, del d.lgs n. 163/06, e s.m. ), è possibile assegnare il punteggio all'offerta economica prendendo in esame l'offerta economica presentata ( es. 150.000, 00 €, 140.000,00, ec ) e non la percentuale di ribasso ?
Elenchi fornitori, Accesso atti
Elenco di professionisti costituiti ai sensi del comma 3 dell’art. 267 del Regolamento di cui al DPR 207/2010
Il Servizio Appalti ha dato atto della costituzione dei soggetti di cui all’art.90, c.1, del D.Lgs 163/06, idonei all’affidamento di incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria e servizi tecnici complementari, di importo inferiore ad €100.000,00, citando gli elenchi come giacenti agli atti senza allegare gli elenchi stessi all’atto.

La scelta di non allegare all’atto di approvazione, né pubblicare sul sito aziendale l’elenco degli idonei, ma conservarlo in atti, è parsa la condizione più rispettosa di quanto previsto dal comma 2, lettera “b”, dell’art. 13 “Accesso agli atti e divieti di divulgazione” del D.Lgs 163/2006, laddove viene precisato che il diritto di accesso risulta differito “…in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di inviti o che hanno segnalato il loro interesse …” : pubblicazione che viene invece resa necessaria una volta scelto l’affidatario del servizio e limitatamente al suo nominativo, come espressamente previsto al comma 9 dell’art.267 del DPR 207/10, espletate le procedure di cui al c.8 dello stesso art. 267 del DPR 207/10) .
Ora un professionista, per altro ammesso, chiede “di poter accedere, mediante visione, alla Disposizione", allo scopo di “verifica ammissione nelle varie tipologie di iscrizione”.
Si chiede, per quanto sopra esposto:
-se risulti condivisibile l’operato del Servizio Appalti di non rendere pubblici, attraverso il sito aziendale, gli elenchi dei soggetti idonei a partecipare alle procedure di gara informale, per l’eventuale affidamento di incarichi attinenti all’ingegneria e all’architettura e servizi tecnici complementari, per importi inferiore a 100.000 euro, limitandosi alla sola pubblicazione prevista dal c.9 dell’art.267 del DPR 207/10 (relativamente all’affidatario di incarico);
-se sia ipotizzabile (nel caso la pubblicazione degli elenchi sia invece prevista) che detta “verifica ammissione nelle varie tipologie di iscrizione” (sic) da parte dell’interessato, risulti comunque interdetta per quanto riferito, ad esempio, ai curricula di alcuni/tutti i professionisti iscritti negli elenchi per i quali il richiedente mostra interesse (vale a dire, e limitatamente, alle n. 5 tipologie di servizi alle quali risulta iscritto) .
Recesso,
Gentile Esperto
La c.d seconda “spending rewiew”, ovvero la legge n°135 del 7 Agosto 2012-09-03 stabilisce all’art1 comma 13 quanto segue.”Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”
In merito si chiedono delucidazioni sulle modalità da seguire nei rapporti con l’aggiudicatario della fornitura ovvero del servizio. Sembrerebbe, dal tenore letterale della norma, che sia Consip a dover proporre la modifica delle condizioni contrattuali in merito ad un contratto stipulato autonomamente dalle stazioni appaltanti e che a fronte del diniego dell’aggiudicatario la stazione appaltante possano recedere dal contratto alle condizioni indicate nella norma.
Si chiede se l’interpretazione in oggetto sia corretta, ritenendosi che sia alquanto incomprensibile sul piano logico che la Consip debba intervenire nei rapporti contrattuali stipulati in autonomia dalle singole stazioni appaltanti
Mepa,
Gentile esperto
la legge 6 luglio 2012 n.94 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso ale mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Per procedere in modo "autonomo", pertanto, occorre appurare che il prodotto non sia disponibile sul MEPA. Sulle modalità di suddetta verifica si chiede cortesemente una delucidazione.
Il Mepa si caratterizza per la presenza di fornitori abilitati a seguito dell'adesione a specifico bando emanato da Consip. Il bando prevede l'abilitazine ad effettuare transazioni commerciali con le Pubbliche amministrazioni per singole tipologie di " metaprodotti" che rappresentano la tipologia merceologica" che comprende tutti gli articoli con i medesimi attributi tecnici/specifici descritti nel capitolato tecnico della categoria di riferimento.
Si ritiene che la verifica in merito alla sussistenza del prodotto da acquisire debba essere effettuato con riferimento a tali categorie; ovvero ai singoli metaprodotti di ciascun bando del Mepa.
Si chiede se concordate con questa impostazione
Stipulazione contratto, Sospensione
E' possibile stipulare il contratto nel caso in cui il ricorrente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato sul provvedimento del TAR che ha negato la sospensiva sul provvedimento di aggiudicazione ?